DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019, CONFERMA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il disposto dell’art. 1 decreto legislativo n. 360/98 – istituzione di una Addizionale comunale
all’IRPEF a norma dell’art. 48 comma 10 legge n. 449/98 e sue successive modifiche, tra cui quella
disposta dall’art. 1 comma 142 della legge finanziaria n. 296/2006;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2008, con la quale è stata
istituita l’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,3% a decorrere dall’anno di imposta
2008, approvando il relativo regolamento;
RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2011 con la quale veniva
elevata la misura dell’addizionale comunale portandola dallo 0,3% allo 0,45%, a decorrere
dall’anno di imposta 2012 e la deliberazione 69 del 27.12.17 di conferma della misura dello 0,45 %
per l’anno 2018;
VISTA la risoluzione 1 del 02.05.2011 del Ministero Economia e Finanze ad oggetto: “Addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Art. 5 del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23, in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo”;
VISTO che con l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, è stata
sospesa, dall’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi
locali, stabilendo che: “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…”; e che la legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016 ha
confermato il blocco di aumenti per aliquote e addizionali;
CONSIDERATO:
– che a tale addizionale sono soggette tutte le persone fisiche che hanno il domicilio fiscale alla
data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, le persone fisiche residenti nel
territorio dello stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o se il
reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato;
– che da tale addizionale sono escluse le persone fisiche che percepiscono solo redditi esenti o
assoggettati ad imposta sostitutiva e le persone giuridiche (soggette ad Ires);
RITENUTO di mantenere invariata la misura dell’addizionale comunale allo 0,45%, anche per
l’anno di imposta 2018;
PRESO ATTO che con un’aliquota dell’addizionale pari allo 0,45% si prevede, sulla base
dell’imponibile complessivo comunale e sulle stime diramate dal MEF, un gettito di € 555.000,00;
DATO atto che l’applicazione non prevede scaglioni o soglie di esenzione in ragione di specifici
requisiti reddituali diverse da quanto previsto dalla normativa, che già prevede delle soglie
reddituali al di sotto delle quali non si è soggetti ad Irpef e pertanto neppure ad addizionale, come
chiarito anche dall’art. 1 del D.L. 138/2011: “Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al
comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 20-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta
e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”
VISTI i pareri tecnico e contabile espressi: dal responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria-Tributi, entrambi favorevoli;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
SINDACO. Prego, Assessore Pedron.
ASSESSORE PEDRON MONICA. Anche qua non ci sono novità perché l’aliquota dell’addizionale
comunale che è dello 0,45% viene mantenuta come per gli anni scorsi; garantisce un’entrata di
555.000 €. Abbiamo fatto anche una verifica di tutti i Comuni della Provincia che è tra le più basse,
quindi ci sono solo alcuni Comuni – cinque o sei – che hanno un’aliquota attualmente più bassa
della nostra. Però con l’idea che magari i prossimi anni ci possano essere aumenti, intanto
manteniamo quella che c’è sempre stata, ed è tra le più basse.
SINDACO. Se non ci sono interventi metto ai voti il punto n. 5
Il Sindaco, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione ad oggetto “Determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF anno
2019, conferma” posta al punto 5 all’ordine del giorno
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
Presenti: – n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
D E L I B E R A
1. DI CONFERMARE con effetto dall’ 01.01.2019 l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef
allo 0,45%, a fronte della quale viene prevista un’entrata di € 555.000,00;
2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, a norma dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n.
360/1998 come sostituito dal comma 142 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, come prescritto dal
decreto del Ministero dell’Economia 31 maggio 2002 e sue successive modificazioni, inviando nei
modi e termini di legge estratto della deliberazione contenente: codice Istat del Comune di Volpago
del Montello (26093), la provincia di appartenenza, l’anno di riferimento, data e numero del
presente atto, aliquota complessivamente applicata per l’anno di riferimento.
Infine su proposta del Sindaco, in esito alla seguente votazione espressa in forma palese:
– Presenti: n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 20-12-2018 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai successivi atti e adempimenti.