ORDINANZA DI OBBLIGO DI TAGLIO E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO AGGETTANTE E/O ADIACENTE LA VIABILITA’ PUBBLICA
IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Volpago del Montello, presenta un territorio
composto da un’area urbana e residenziale in pianura e una
rilevante area boschiva, quasi totalmente privata che ricopre
tutto il Montello.
Che a seguito di violenti temporali, forti venti o nevicate, sul
territorio spesso si verif icano cadute di alberi o rami sulla sede
viaria con pericolo per la pubblica incolumità nonché
interruzione del traffico con tutti i disagi che ne conseguono.
Che nel periodo autunnale, nell’area urbana e residenziale, la
caduta di fogliame sulla carreggiata e sui marciapiedi rende
viscido il fondo stradale e causa l’intasamento delle caditoie
per la raccolta delle acque piovane impedendone il regolare
def lusso;
CONSIDERATO che la mancata cura delle siepi degli alberi poste lungo la
viabilità Comunale può costituire grave limitazione alla
fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico,
sia veicolare sia pedonale e alla leggibilità della segnaletica
stradale e all’efficacia della pubblica illuminazione;
ATTESO quindi che al fine di evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini e
per la sicurezza pubblica, risulta necessario provvedere alla
regolazione ed al taglio delle piante e delle siepi che si
protendono oltre il confine stradale ed alla rimozione delle foglie e
dei rami caduti sulla viabilità pubblica, ricadenti nel territorio del
Comune di Volpago del Montello, ivi compresi i marciapiedi e le
aree di sosta;
CONSIDERATO che, in caso di incidenti stradali dovuti ad incuria del fronte
strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i
proprietari delle siepi degli alberi e delle foglie invadenti la
sede stradale;
CONSIDERATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi,
rampicanti), che insistono sui fondi conf inanti con strade
pubbliche e ad uso pubblico, ai sensi degli artt.29-31-33 del
nuovo Codice della Strada ed ell’art.19 del Regolamento di
Polizia Urbana, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di
manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il
verif icarsi delle situazioni sopra descritte;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle
persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;
RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui
sopra ed, in particolare, gli artt. 29 – 31 – 33, del Codice della
Strada (D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.) ed art. 19 del
Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera n° 10 del
21/02/2011;
ASSUNTA la competenza ai sensi dell’art. 54 comma 2-4 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
VISTI gli articoli n. 892, 894, 895, 896, 916 e 917 del Codice Civile;
VISTA la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO l’art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.;
ORDINA
A tutti i proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari a qualunque titolo di
arbusti, siepi o alberi posti a dimora in terreni confinanti con strade provinciali,
comunali e vicinali, con marciapiedi ed aree di sosta, pubbliche o ad uso pubblico
situati nel territorio del Comune di Volpago del Montello, nell’ambito delle fasce di
rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della
Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di
Polizia Urbana e di smaltimento dei Rifiuti, per quanto applicabili, di provvedere:
1 Alla potatura regolare delle siepi radicate sui propri fondi che provocano
restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulle strade
conf inanti.
2 Al taglio dei rami, delle piante, delle siepi e degli arbusti, radicate sui
propri fondi, che si protendono oltre il conf ine stradale, ovvero che
nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e della pubblica
illuminazione, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in
qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, nonché
il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal codice civile per la loro
messa a dimora lungo la viabilità pubblica.
3 All’immediata rimozione di alberi, ramaglie di qualsiasi specie e
dimensioni, terriccio, qualora caduti sulla sede stradale, sui marciapiedi o
sulle aree di sosta, dai propri fondi per effetto di intemperie o qualsiasi
altra causa in modo che non possano creare pericolo alla circolazione
stradale né che possano ostruire il regolare def lusso delle acque nelle
caditoie stradali.
4 Al taglio delle piante, radicate, poste lungo il ciglio delle strade, con
evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria o
che presentano, seccumi, marcescenze, rami spezzati e suscettibili di
caduta sulla carreggiata.
5 All’adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare
qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e
della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
DISPONE
Che il presente atto amministrativo sia reso noto al pubblico mediante aff issione
all’Albo Pretorio Comunale.
Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
• all’area Tecnica Territorio e Lavori Pubblici – sede
• alla Polizia Locale – sede
• alla Stazione Carabinieri di Volpago del Montello
• al Comando del Corpo Forestale Carabinieri di Volpago del Montello
• pubblicazione sul sito del Comune
INFORMA
Che nel caso di inottemperanza al presente provvedimento, si procederà senza
ulteriore avviso, all’applicazione delle sanzioni amministrat ive e pecuniarie
previste dall’art icolo 29 e dall’art icolo 211 del Codice della Strada, e all’art . 19
del Regolamento di Polizia Urbana, alla sanzione prevista ai sensi dell’art. 7 bis della
Legge Statale n. 3 del 16.01.2003 e D.Lgs. 50/2003, salvo che non costituisca più grave
reato, nonché all’at tribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità
civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata
esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli
obblighi impost i ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari a qualsiasi
t itolo, dei fondi conf inant i le pubbliche vie previst i dalle disposizioni normat ive
e regolamentari vigent i in materia, ovvero all’emissione di Ordinanza Sindacale
cont ingibile ed urgente ai sensi dell’art icolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000, in caso
di pericolo per la pubblica incolumità.
Che gli Uf f iciali e agent i di Pubblica Sicurezza nonché il personale preposto ai
servizi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del C.d.S. sono incaricat i
all’esecuzione della presente ordinanza.
Che contro il presente provvedimento, può essere promosso ricorso al TAR del
Veneto entro 60 gg. dalla not if ica ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla notif ica.
IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo